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Come
si gioca a Formula 101-gp
scommettere sulle gare di formula 1 e sui
gran premi
Regolamento Formula
101-GP
(Fonte ufficiale sito www.sisal.it,
decreto riportato come servizio di pubblica
utilità e informazione, questo non
è un sito editoriale ma tecnico,
aggiornamento solo occasionale)
DECRETO
2 agosto 1999, n.278
integrato dal
DECRETO 6 agosto 2002, n. 205
Scommessa
a totalizzatore denominata "Formula
101"
Capo
II
Art.
10. ISTITUZIONE DI UNA NUOVA SCOMMESSA A
TOTALIZZATORE
1. E' istituita la scommessa a totalizzatore
denominata "Formula 101", collegata
alle gare automobilistiche internazionali
del Campionato Mondiale di Formula Uno,
organizzate dalla Fédération
Internationale de l'Automobile - F.I.A.
ed alle gare dei Campionati Mondiali di
Motociclismo, organizzate dalla Fédération
Internationale de Motocyclisme - F.I.M.
Art.
11. ESERCIZIO DELLA SCOMMESSA
1. L'esercizio della scommessa denominata
"Formula 101" è riservato
al Ministero dell'economia e delle finanze
- Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato.
2. L'accettazione delle scommesse e' affidata,
sulla base di apposita convenzione da concludersi
nel rispetto della normativa nazionale e
comunitaria, ai concessionari gestori di
giochi pubblici, concorsi pronostici e lotto
che operano sull'intero territorio nazionale,
avvalendosi di una rete di ricevitorie collegate
ad un sistema di automazione in tempo reale.
Il Ministero dell'economia e delle finanze
- Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato può attribuire, nel rispetto
della normativa comunitaria e ai sensi dell'articolo
12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori
concessioni a soggetti diversi da quelli
menzionati nel periodo precedente.
3. La concessione non può avere durata
superiore a 6 anni ed e' rinnovabile.
4. La raccolta delle giocate è effettuata
dai concessionari, attraverso le rispettive
ricevitorie.
5. Le iniziative pubblicitarie e promozionali
della scommessa assunte dai singoli concessionari
sono sottoposte alla preventiva autorizzazione
del Ministero dell'economia e delle finanze
- Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato.
6. Il coordinamento organizzativo della
pianificazione dei calendari, dell'ottenimento
dei dati e delle notizie ufficiali necessari
all'effettuazione del gioco e alla sua promozione
a mezzo stampa e televisione, anche nell'ambito
delle immagini sulle quali la Fédération
Internationale de l'Automobile - F.I.A.
e la Fédération Internationale
de Motocyclisme - F.I.M. vantano diritti,
dell'acquisizione dei risultati ufficiali
delle gare, anche ai fini delle scommesse
di cui all'articolo 10, relative alle medesime
gare automobilistiche di Formula Uno e motociclistiche,
e' riservato, tramite apposite convenzioni,
alla F.I.A. ed alla F.I.M. ovvero ad altri
soggetti dalle stesse delegati allo svolgimento
delle attività previste dal presente
decreto. La determinazione dell'ammontare
del montepremi e dell'importo delle vincite
sono effettuate mediante l'integrazione
del sistema attivato per la gestione del
lotto, ai sensi dell'articolo 11, comma
1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.
557, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133.
7. Qualora la F.I.A. e la F.I.M. abbiano
delegato altro soggetto allo svolgimento
delle attività previste dal presente
decreto, gli accordi a tale fine stipulati
tra i predetti soggetti sono sottoposti
all'approvazione del Ministero dell'economia
e delle finanze -Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato al fine di verificare
che essi consentano effettivamente lo svolgimento
di tutte le attività necessarie alla
realizzazione della scommessa "Formula101",
secondo le modalità stabilite dal
presente capo. Tale approvazione è
condizione necessaria per l'avvio della
raccolta delle scommesse.
Art.
12. CARATTERISTICHE DELLA SCOMMESSA
1. La scommessa "Formula 101 consiste,
a seconda del tipo di gara oggetto della
scommessa, nel pronosticare le prime otto
vetture o motociclette classificate, secondo
l'ordine di arrivo, rispettivamente nelle
gare del Campionato Mondiale di Formula
Uno o nelle gare dei Campionati Mondiali
di Motociclismo. L'ordine di arrivo, riferito
al numero ufficiale che contraddistingue
le vetture o le motociclette e i relativi
piloti che partecipano alla gara oggetto
della scommessa, è quello stabilito
nei termini previsti dal regolamento F.I.A.
o da quello F.I.M. in vigore. L'ordine di
arrivo è pubblicato nell'apposito
notiziario prodotto dalla F.I.A. o dalla
F.I.M. e trasmesso agli altri concessionari
dell'accettazione della scommessa.
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Art.
13. MODALITA' DI SCOMMESSA
1. Ad ogni posizione di arrivo correttamente
pronosticata viene attribuito un punto.
2. Una vettura iscritta al Campionato Mondiale
di Formula Uno o una motocicletta iscritta
ai Campionati Mondiali di Motociclismo che,
per qualunque motivo, non partecipa alla
gara oggetto della scommessa, è considerata,
ai fini della determinazione dei vincenti,
ultima arrivata.
3. Il punteggio conseguito per ogni pronostico
è determinato dalla somma delle posizioni
esattamente pronosticate. Il punteggio massimo
realizzabile è pari a 8.
(Vedi su altre informazioni per il giocatore
ELENCO PARTENTI e JOLLY)
4. Nel caso di parità dell'ordine
di arrivo di due o più vetture o
di due o più motociclette, tra la
prima e l'ottava posizione di arrivo ai
fini dell'individuazione dei pronostici
vincenti, verranno considerati tutti gli
ordini d'arrivo formati da vetture o motociclette
classificate tra la prima e l'ottava posizione,
attribuendo a ciascuna di esse un punto.
Qualora, per qualsiasi motivo, al traguardo
della gara oggetto della scommessa si classifica
un numero di vetture o di motociclette inferiore
a otto si terrà conto, per raggiungere
il numero di otto classificati, ai fini
della determinazione dei vincenti, del numero
delle vetture o delle motociclette che prima
del ritiro abbiano effettuato, nell'ordine,
il maggior numero di giri.
5. Il montepremi è costituito dal
38 per cento della raccolta e destinato
a tre categorie di vincita: ORO, ARGENTO
E BRONZO cui corrispondono rispettivamente
8, 7 e 6 punti.
6. Il montepremi e' ripartito fra le tre
categorie anzidette nel modo seguente:
a) quaranta per cento alla categoria ORO;
b) trenta per cento alla categoria ARGENTO;
c) trenta per cento alla categoria BRONZO.
6-bis. L'importo destinato alle vincite
di ogni singola categoria viene suddiviso
in parti uguali fra le colonne vincenti
della relativa categoria.
7. In nessun caso la quota unitaria di una
determinata categoria può essere
minore della quota unitaria della o delle
categorie inferiori. A tal fine gli importi
destinati a tali categorie si sommano ed
il risultato si divide per il numero delle
colonne vincenti nelle singole categorie.
8. In mancanza di vincite di categoria ORO,
ARGENTO o BRONZO, il relativo montepremi
andrà ad accumularsi con quello della
corrispondente categoria della scommessa
successiva e così fino alla scommessa
nella quale saranno realizzate vincite nelle
corrispondenti categorie.
9. Nell'ultima scommessa annuale di "Formula
101 , qualora non si realizzi punteggio
vincente in una categoria, l'importo del
relativo montepremi unitamente all'importo
proveniente dalle precedenti scommesse per
la stessa categoria viene cumulato con quello
delle altre categorie di vincenti o, in
mancanza di categorie di vincenti, fra tutti
coloro che hanno realizzato il massimo punteggio.
10. In caso di annullamento della gara oggetto
della scommessa, il giocatore ha diritto
al rimborso dell'importo giocato che deve
essere richiesto, a pena di decadenza, entro
quindici giorni dalla data di annullamento.
Il rimborso è effettuato dal ricevitore
presso cui è stata raccolta la scommessa,
dietro ritiro della ricevuta di gioco.
Art.
14. MODALITA' DI ACCETTAZIONE DELLA SCOMMESSA
1. Le giocate sono effettuate utilizzando
schede contraddistinte dal logo "Formula
101 prodotte da ogni concessionario. Le
schede debbono presentare caratteristiche
comuni definite, rispettivamente, dalla
F.I.A. e dalla F.I.M. in modo da garantire
identiche modalità di gioco.
2. Le giocate vengono raccolte nei punti
appositamente individuati dai concessionari.
3. I concessionari, oltre alla propria rete
di raccolta costituita dalle ricevitorie
distribuite sul territorio nazionale e abilitate
agli altri giochi pubblici, possono attivare,
presso esercizi o luoghi aperti al pubblico,
nuovi punti esclusivi di raccolta della
scommessa "Formula 101", in misura
non superiore al 25 per cento del numero
delle ricevitorie delle proprie reti di
raccolta. Tali nuovi punti di raccolta devono
garantire la riservatezza dei dati e devono
essere integrabili con gli altri punti di
raccolta della scommessa.
4. La giocata minima si compone di due colonne,
su ognuna delle quali il giocatore deve
indicare il numero delle otto vetture o
delle otto motociclette pronosticate nelle
rispettive posizioni di arrivo.
5. E' altresì consentita l'effettuazione
di giocate sistemistiche. Per ogni giocata,
minima o sistemistica, viene rilasciato
un singolo scontrino come ricevuta di gioco.
6. Per ogni gara oggetto della scommessa,
la F.I.A. o la F.I.M. comunicano agli altri
gestori del gioco il periodo di raccolta
delle giocate, nonché l'ora di chiusura
della raccolta stessa. I dati relativi alla
raccolta di ciascun concessionario devono
essere memorizzati e archiviati in apposite
matrici, custodite con idonee misure di
sicurezza, secondo le disposizioni previste
dalla normativa che disciplina il gioco
pubblico.
7. La posta unitaria di scommessa e' di
0,50 euro per colonna, per le giocate effettuate
fino a dieci minuti prima dell'inizio delle
prove ufficiali della gara oggetto della
scommessa e di 1,00 euro a colonna per le
giocate effettuate successivamente. (Vedi
su altre informazioni per il giocatore PREZZO
DELLA GIOCATA)
8. Nel costo della singola colonna è
compreso l'importo che il giocatore è
tenuto a corrispondere, a titolo di rimborso
spese e compenso al raccoglitore, pari a
0,04 euro per ogni colonna giocata fino
a dieci minuti prima dell'inizio delle prove
ufficiali della gara oggetto della scommessa,
e di 0,08 euro a colonna per quelle giocate
successivamente. (Vedi su altre informazioni
per il giocatore PREZZO DELLA GIOCATA)
Art.
15.VALIDITA' DELLE GIOCATE
1. Le giocate sono valide e produttive di
effetti quando, ricevute nelle forme e condizioni
prescritte, le relative apposite matrici
siano state depositate negli archivi dei
centri di elaborazione dei concessionari
ove sono custodite con le misure di sicurezza
previste dai rispettivi disciplinari di
concessione.
2. Inoltre i concessionari predispongono,
su disco ottico, un archivio contenente
per ciascuna scommessa gli estremi di tutti
gli scontrini giocati e il numero di colonne
sviluppate da ciascuno di essi. Tale archivio
deve essere conservato, sotto la responsabilità
del singolo concessionario, con misure di
sicurezza approvate dal Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato. Nelle eventualità
previste dai commi 7 e 8 dell'articolo 13,
detto archivio e' recapitato, a cura e sotto
la responsabilità del concessionario,
a seconda del tipo di gara, alla F.I.A.
o alla F.I.M.
Art.
16. RIMBORSI E RECLAMI
1. Qualora le matrici rivelino incompletezza
di dati, o le giocate siano state accettate
in violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 14, ovvero i dati non siano
pervenuti ai centri di elaborazione dei
concessionari, questi, salva la responsabilità
dei ricevitori, ne dichiarano l'esclusione
dalla scommessa con decisione da pubblicarsi
nel Bollettino ufficiale di cui all'articolo
16. Il giocatore, in tal caso, ha diritto
al rimborso totale delle somme giocate,
da richiedere, a pena di decadenza entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione
della decisione.
2. Il rimborso viene effettuato dal raccoglitore
presso cui è avvenuta la giocata,
dietro ritiro dello scontrino di gioco.
3. Avverso la dichiarazione di esclusione
dalla scommessa da parte del concessionario,
il giocatore in possesso di scontrino, salva
la facoltà di adire l'autorità
giudiziaria, può proporre reclamo
in carta semplice, spedito per raccomandata
con ricevuta di ritorno, al concessionario
entro trenta giorni decorrenti dalla data
di affissione del Bollettino ufficiale.
4. Sul reclamo il concessionario interessato
decide entro il termine di quindici giorni,
comunicandone l'esito con raccomandata al
reclamante.
Art.
17. BOLLETTINO DELLE VINCITE
1. La F.I.A. o la F.I.M., a seconda del
tipo di gara oggetto della scommessa, ricevono
da ciascuno dei concessionari, entro la
giornata feriale successiva alla gara, i
dati relativi al numero delle giocate ed
al volume della raccolta di loro competenza,
nonché sulla base del notiziario
riportante l'ordine d'arrivo, il numero
delle colonne che hanno realizzato vincite
nelle tre categorie. Sulla base dei dati
ricevuti, la F.I.A. o la F.I.M., entro la
stessa giornata feriale successiva alla
gara, redigono il Bollettino ufficiale dei
punteggi vincenti e dei relativi premi e
lo trasmettono ad ogni concessionario nonché
all'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato.
2. Ogni concessionario, ricevuto il Bollettino
di cui al comma 1, sotto la propria responsabilità,
provvede alla convalida delle vincite, realizzate
nei punti di raccolta della propria rete
e redige il Bollettino ufficiale delle vincite.
Inoltre provvede al pagamento delle vincite
secondo le rispettive modalità organizzative,
trasmettendo la relativa documentazione
contabile all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato concedente, per l'esercizio
dei poteri di controllo e vigilanza.
3. Il Bollettino ufficiale di cui al comma
2 contiene tutti gli elementi atti ad individuare
agevolmente le vincite con il relativo ammontare,
il numero delle giocate vincenti per ogni
singola categoria e e' affisso al pubblico,
presso ogni punto di raccolta delle giocate,
per un periodo non inferiore a quindici
giorni.
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Art.
18. PAGAMENTO DELLE VINCITE
1. Gli scontrini di gioco relativi alle
vincite sono presentati, per la riscossione
del premio, entro il termine di decadenza
di sessanta giorni dall'affissione del Bollettino
ufficiale dei punteggi vincenti e dei relativi
premi.
2. Il pagamento delle vincite di importo
non superiore a 2.300,00 euro avviene direttamente
presso il punto di gioco dove e' stata effettuata
la giocata.
3. Il pagamento delle vincite di importo
superiore a 2.300,00 euro è eseguito
dal concessionario, o da suoi delegati.
4. Se uno o più concessionari registrano
un saldo negativo tra l'importo della raccolta
e l'importo delle vincite, la F.I.A. o la
F.I.M. accreditano la somma necessaria a
consentire il pagamento delle vincite. L'importo
accreditato è detratto dalle somme
che l'erogante deve versare alla sezione
di tesoreria provinciale dello Stato di
Roma e forma oggetto di dettagliata documentazione
contabile da produrre all'Amministrazione
finanziaria.
ALTRE INFORMAZIONI PER IL GIOCATORE
PREZZO
DELLA GIOCATA
In attesa della necessaria modifica regolamentare,
fino al 30 novembre 2003 e sperimentalmente,
la posta unitaria della scommessa a totalizzatore
Formula 101 è pari a euro 0,50 per
colonna.
L'importo che il giocatore è tenuto
a corrispondere a titolo di rimborso spese
e compenso al raccoglitore è pari
a euro 0,04 per ogni colonna giocata fino
al momento della chiusura della raccolta.
ELENCO
PARTENTI
Ad ognuna delle caselle riportate sulla
schedina di gioco (da 1 a 25) è abbinata:
* nei
GRAN PREMI DI FORMULA 1, l'auto con il numero
corrispondente;
* nei CAMPIONATI MONDIALI DI MOTOCICLISMO,
la moto in gara secondo gli abbinamenti
riportati nell'elenco partenti.
L'elenco
partenti è consultabile in ricevitoria
e sul sito www.sisal.it
JOLLY
Nelle gare motociclistiche verranno assegnati,
a cura del coordinatore, fino a ventiquattro
numeri ufficiali di concorso alle moto maggiormente
competitive. Altre moto, eventualmente in
gara, sono considerate Jolly e non sono
soggette a pronostico. A ciascuna moto,
cui non è stato assegnato un numero
ufficiale di concorso, che si classifichi
tra le prime otto arrivate, viene riconosciuto
un punto, Jolly, che si somma a quelli totalizzati
per le altre posizioni correttamente pronosticate.
(FINE)
Tutto
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